Art. 24.
(Disciplina edilizia e dell'espropriazione).

      1. L'attività edilizia costituisce parte integrante del processo di trasformazione e di sviluppo del territorio ed è soggetta a titolo abilitativo rilasciato dal comune al proprietario dell'immobile o a chi ne abbia titolo per richiederlo ovvero formato in base a presupposti di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia. L'esercizio della trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comporta l'obbligo di partecipare, anche totalmente, all'incidenza di tale trasformazione sul territorio e sull'ambiente.
      2. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi è soggetta alla verifica di sussistenza delle condizioni di sicurezza statica e sismica, tecnologica e impiantistica, di salubrità, di risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essi installati,

 

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nonché di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
      3. Le definizioni degli interventi edilizi, stabilite dalla normativa vigente in materia, costituiscono riferimento omogeneo sul territorio nazionale ai fini della richiesta dei titoli abilitativi di cui al comma 4.
      4. Sono titoli abilitativi edilizi il permesso di costruzione e la denuncia di inizio di attività, come disciplinati dalla normativa vigente in materia. Tali titoli sono necessari, in caso di costruzione, qualora l'amministrazione competente debba esprimere una valutazione sulla trasformazione edilizia e, in caso di inizio di attività, qualora la trasformazione sia consentita a seguito di un'attestazione di conformità agli strumenti urbanistici, ai regolamenti e alle prescrizioni edilizie.
      5. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni determinano:

          a) i criteri per la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità, nonché di qualità prestazionale ambientale ed energetica degli immobili;

          b) le modalità e le condizioni delle procedure relative ai titoli abilitativi edilizi, la loro efficacia temporale e le condizioni di decadenza, fissando tempi perentori ed esiti certi, prevedendo che, in caso di mancata risposta da parte del comune, la richiesta si intende rifiutata;

          c) le modalità di sostituzione, sanzionatoria e di risarcimento del danno nel caso di inadempienza agli obblighi di cui alla lettera b) da parte dell'amministrazione comunale;

          d) le categorie di opere e i presupposti di conformità urbanistica ed edilizia in base ai quali l'interessato ha facoltà di presentare una denuncia di inizio di attività in luogo della domanda del permesso di costruire. In tale caso resta fermo il regime sanzionatorio penale, amministrativo e civilistico previsto per il permesso di costruire;

          e) la disciplina della natura onerosa delle categorie di intervento edilizio che

 

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comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio nonché le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione;

          f) le condizioni di interesse pubblico per il rilascio del permesso di costruire in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici.

      6. L'esproprio dei beni immobili o di diritti relativi a immobili può essere disposto dall'amministrazione per l'esecuzione di opere pubbliche, di pubblica utilità o di interesse pubblico. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio al momento dell'efficacia dell'atto di approvazione del piano operativo di governo del territorio, predisposto ai sensi dell'articolo 15, commi 6 e seguenti, o di altro strumento equivalente determinato dal comune.
      7. Il vincolo preordinato all'esproprio di cui al comma 6 ha la durata di cinque anni, pari a quella prevista per le previsioni edificatorie private di cui all'articolo 21. Il vincolo preordinato all'esproprio può essere motivatamente reiterato, in analogia a quanto disposto dal citato articolo 21, comma 6, per le predette previsioni edificatorie. Nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio deve essere previsto un indennizzo, determinato ai sensi della legislazione vigente in materia.